Fondo Espero: nuova procedura di adesione 

Dal 1° ottobre adesione al Fondo con consenso informato o silenzio-assenso, considerazioni sindacali

Dal 1° ottobre è prevista la nuova procedura di adesione al Fondo Espero del personale delle istituzioni Afam, che introduce il principio del consenso informato ed il meccanismo del silenzio-assenso.La nuova procedura interessa tutto il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo assunto dopo il 1° gennaio 2019. A tutti i lavoratori, l’istituzione Afam, tra il 10 ottobre 2025 e il 20 ottobre 2025, invierà un’informativa relativa all’adesione; ai neo assunti la detta informativa sarà consegnata contestualmente all’assunzione.

Ai lavoratori che aderiscono in modo esplicito al Fondo prima della ricezione dell’informativa è precluso il ricorso al diritto di recesso tramite silenzio-assenso.

Il lavoratore, dalla notifica di ricezione, ha 9 mesi di tempo per manifestare la propria volontà secondo le seguenti modalità:

– può aderire in modo esplicito, iscrivendosi online sul sito del Fondo Espero;

– può non aderire, comunicando la propria volontà con apposito modulo;

– può restare inerte e attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, scaduti i 9 mesi, il lavoratore viene iscritto d’ufficio al Fondo.

I lavoratori iscritti per silenzio-assenso verranno informati dal Fondo, dell’avvenuta iscrizione, entro il 10 del mese successivo allo scadere dei 9 mesi ed avranno 30 giorni di tempo per esercitare il diritto di recesso.

Le Organizzazione sindacale Flc-Cgil ha espresso valutazione positiva sull’iniziativa in quanto rafforza la previdenza complementare contrattuale ed organizzerà un incontro online di approfondimento sul tema il 23 ottobre 2025 dalle ore 18:00 alle ore 19:30.

La Sigla sindacale auspica, nello stesso tempo, l’apertura di un confronto per un piano straordinario di assunzioni per il personale amministrativo Afam, a fronte del maggiore carico di lavoro.

Le nuove disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto-legge che introduce delle modifiche alla normativa in materia (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 6 ottobre 2025).

Il D.L. n. 146/2025 che introduce delle modifiche alla normativa in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio e consolida alcune misure disposte dal D.L. n. 145/2024, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale.

In particolare, il provvedimento per quel che riguarda i procedimenti per l’ingresso e l’assunzione di lavoratori stranieri, anche stagionali, mette a regime gli istituti della precompilazione delle richieste di nulla osta al lavoro e del limite di tre richieste di nulla osta da parte dei datori di lavoro quali utenti privati, già previsti in via sperimentale per il 2025.

Dal punto di vista procedurale, si prevede, inoltre, che il termine per l’adozione del nulla osta per lavoro subordinato decorra dal momento in cui la richiesta viene imputata alla quota di ingresso, anziché dalla data di presentazione della domanda. Inoltre, il controllo prescritto in relazione alla veridicità delle dichiarazioni rese dai datori di lavoro in fase di precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro subordinato per l’anno 2025 è esteso anche alle dichiarazioni fornite per ingressi relativi a: lavoro subordinato in casi particolari, volontariato, ricerca, lavoratori stranieri altamente qualificati, trasferimenti intra-societari.

La possibilità, per il lavoratore straniero, di svolgere attività lavorativa è estesa anche ai casi di attesa della conversione del permesso di soggiorno, oltre a quelli già previsti di rilascio e rinnovo.

Al fine di uniformare la disciplina relativa ai permessi di soggiorno rilasciati alle vittime di tratta, di violenza domestica e di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, si prevede l’innalzamento della durata di questi ultimi da sei a 12 mesi e l’estensione del diritto all’assegno di inclusione, già previsto per le vittime di sfruttamento lavorativo, anche ai titolari di permessi rilasciati ai sensi degli articoli 18 e 18-bis.

In tema di contrasto allo sfruttamento lavorativo, è stabilizzata l’operatività del Tavolo Caporalato e riconosciuta la possibilità di partecipare alle riunioni anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Per il triennio 2026-2028, si conferma il contingente di 10.000 ingressi annui al di fuori del meccanismo delle quote stabilite dai decreti flussi per i lavoratori da impiegare, nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria, per l’assistenza di persone con disabilità o ultraottantenni.

Viene previsto che il decreto ministeriale relativo al contingente di giovani stranieri che possono partecipare a programmi di volontariato di interesse generale e utilità sociale abbia cadenza triennale e non più annuale, in coerenza con la cadenza temporale degli altri decreti che fissano contingenti di ingresso.

In materia di ricongiungimento familiare, si prevede un innalzamento del termine per il rilascio del nulla osta da 90 a 150 giorni, in linea con quello di nove mesi previsto dalla normativa europea.

Parallelamente, il Consiglio dei Ministri, ha approvato, in esame definitivo, il D.P.C.M. relativo alla programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028 (Decreto Flussi), del quale si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Chiarimenti dalle Entrate sulla restituzione dell’IVA non dovuta

Arrivano chiarimenti dall’Agenzia delle entrate italiana riguardo alla restituzione dell’IVA non dovuta, ai sensi dell’articolo 30-ter del Decreto IVA (Agenzia delle entrate, risoluzione 3 ottobre 2025. n. 50).

La risoluzione fornisce chiarimenti richiesti in merito all’applicazione dell’articolo 30-ter, in particolare riguardo al caso di applicazione di un’IVA non dovuta a una cessione di beni o a una prestazione di servizi che sia stata accertata in via definitiva dagli uffici dell’Agenzia delle entrate.

L’articolo 30-ter del decreto IVA, introdotto dall’articolo 8 della Legge n. 167/2017″), definisce l’attuale sistema per il recupero dell’IVA indebitamente versata.
Il comma 1 consente al soggetto passivo di presentare la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni. Tale termine decorre dalla data del versamento dell’imposta o, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Il comma 2 disciplina il caso in cui l’applicazione di un’imposta non dovuta sia stata accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria. In questa ipotesi, il cedente o prestatore (il soggetto che ha emesso la fattura) può presentare la domanda di restituzione entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa.
Tale disciplina del rimborso, in linea con il principio della neutralità dell’imposta, garantisce al cedente/prestatore la possibilità di ottenere il rimborso dell’imposta originariamente versata all’erario.

 

La suddetta possibilità è espressamente subordinata a due condizioni:

  • l’avvenuta restituzione al cessionario/committente dell’imposta indebitamente addebitata in fattura;
  • il cessionario/committente deve aver precedentemente restituito tale imposta all’erario a seguito di un accertamento definitivo.

Le norme relative al rimborso devono essere lette congiuntamente al comma 3 dell’articolo 30-ter, il quale prevede che la restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

Così, spiega l’Agenzia, se a seguito dell’attività di controllo da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate il rapporto contrattuale tra le parti venga riqualificato e conseguentemente escluso il diritto alla detrazione dell’IVA collegata alle prestazioni afferenti al contratto asseritamente ritenuto di appalto per invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono, non essendo configurabile una prestazione dell’appaltatore imponibile ai fini IVA, non potrà darsi luogo ad alcuna restituzione dell’imposta.

Cassa Edile Varese: contributo asilo nido per i lavoratori iscritti

Il 31 ottobre scade il termine per richiedere il bonus asilo nido di 1.000,00 euro

La Cassa Edile di Varese prevede l’erogazione in favore di tutti i lavoratori iscritti di un contributo per coprire il costo della retta per l’asilo nido frequentato dai loro figli o soggetti equiparati.

Viene concesso un contributo per un importo massimo di 1.000,00 euro annui per ciascun figlio, fino a concorrenza di quanto effettivamente pagato dal lavoratore.

Per poter accedere a questa prestazione, il lavoratore deve rispettare i seguenti requisiti di anzianità di servizio:

600 ore di lavoro effettivo nel semestre precedente la domanda;

1200 ore di lavoro effettivo nei 2 semestri precedenti la domanda.

La domanda per il contributo deve essere presentata alla Cassa Edile entro e non oltre il 31 ottobre 2025, facendo riferimento all’anno di frequenza.

La suddetta domanda deve essere corredata dal documento attestante lo stato di famiglia e dall’attestato di frequenza rilasciato dall’asilo nido, con l’indicazione esplicita dell’ammontare delle rette.

Credito d’imposta per corsi di formazione agricola: percentuale di fruizione al 100%

L’Agenzia delle entrate stabilisce la percentuale di credito d’imposta fruibile per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione relativi alla gestione dell’azienda agricola (Agenzia delle entrate, provvedimento 3 ottobre 2025, n. 364506 ).

L’articolo 6, comma 1, della Legge 15 marzo 2024, n. 36, ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola. Originariamente, tale credito era stabilito in misura pari all’80% delle spese effettivamente sostenute nell’anno 2024, fino a un massimo di 2.500 euro per beneficiario.
L’articolo 4, comma 4, del decreto attuativo del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° aprile 2025, ha poi previsto che la percentuale di fruizione fosse pari al 100% nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti fosse risultata inferiore al limite di spesa.
L’analisi delle richieste ha mostrato che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni presentate tra il 25 agosto 2025 e il 24 settembre 2025 è stato pari a 34.643 euro. Poiché tale importo è risultato significativamente inferiore al limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile è stata stabilita al 100% dell’importo richiesto.

 

L’ammontare massimo fruibile da ciascun beneficiario è calcolato moltiplicando il credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, secondo le modalità definite con il provvedimento n. 305754/2025, per la suddetta percentuale del 100%, troncando il risultato all’unità di euro.

 

Ciascun beneficiario può visualizzare l’importo del credito d’imposta così determinato tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

 

Il credito d’imposta deve essere utilizzato dai beneficiari esclusivamente in compensazione.

 

Tale credito è utilizzabile dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento, dopo il rilascio di una seconda ricevuta che ne comunica il riconoscimento, ma comunque non prima della data di conclusione del corso di formazione.