Rimborsi permessi retribuiti per mandato amministrativo: trattamento ai fini IVA

Le somme rimborsate dall’Ente al datore di lavoro, per quanto da quest’ultimo corrisposto a titolo di retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza dal servizio fruite dal lavoratore, non rientrano nel campo di applicazione dell’Iva e non si rilevano le condizioni affinché l’operazione possa essere considerata una prestazione di servizi a titolo oneroso, di cui all’articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate con Risposta ad interpello del 9 ottobre 2025, n. 261.

Il Comune Istante chiede chiarimenti in merito alla rilevanza ai fini dell’imposta sul valore aggiunto del rimborso che l’ente pubblico eroga al datore di lavoro per le ore di permesso retribuito concesse al dipendente che svolge mandato elettivo, ai sensi degli artt. 79 e 80 del decreto legislativo 267/2000 ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL).

Ai sensi dell’articolo 79 del TUEL, i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali hanno diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

In particolate, l’Istante chiede se i permessi retribuiti fruiti dai lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici, che svolgono il mandato elettivo di amministratore di ente pubblico, possono/devono essere considerati prestiti e/o distacchi di personale.

L’articolo 80 del TUEL prevede che «le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell’ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all’articolo 79. L’ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. […] Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67.».

Ai sensi del richiamato comma 35 dell’articolo 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67, abrogato dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, «Non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo».

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza 11 marzo 2020, causa C-94/19, ha affermato però l’incompatibilità di questa disposizione con l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2006/112/CE, contenente l’elenco delle operazioni soggette a Iva, nella parte in cui dispone l’irrilevanza ai fini Iva dei prestiti o dei distacchi di personale «[…] di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente». Per i giudici unionali tale operazione rileva ai fini Iva quando tra le parti sussiste un nesso diretto in forza del quale «[…] le due prestazioni si condizionano reciprocamente, […] vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa […].

Al fine di recepire tale orientamento, l’articolo 16ter del decreto-legge 16 settembre 2024 n. 131 al comma 1 dispone che «Il comma 35 dell’articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è abrogato» e al comma 2 chiarisce che« Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025; sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 marzo 2020, nella causa C-94/19, o in conformità all’articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.». In particolare, la  circolare n.5/E del 2025 ha chiarito che si ha distacco o prestito di personale quando:

– un datore di lavoro (”distaccante”) mette a disposizione temporaneamente, a favore di un altro soggetto (di seguito anche ”distaccatario”), uno o più lavoratori per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa;

– tale datore di lavoro rimane comunque responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore;

l’operazione è posta in essere dal distaccante con la finalità di soddisfare un proprio interesse; solitamente il soggetto distaccatario appartiene allo stesso gruppo societario oppure alla stessa rete di impresa del distaccante.

Ciò premesso, l’operazione di distacco o prestito di personale in argomento, per effetto della novella normativa, risulta essere rilevante ai fini dell’IVA al ricorrere dei requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali normativamente previsti.

A parere della Agenzia delle entrate, ancorché il citato articolo 80 del TUEL rinvii indirettamente ai prestiti e distacchi di personale, la fattispecie sottoposta con istanza di interpello in esame, non appare riconducibile a quelle esaminate dalla circolare n. 5/E del 2025, in assenza degli elementi nella stessa esplicitati.

Le somme rimborsate dall’Ente al datore di lavoro, per quanto da quest’ultimo corrisposto a titolo di retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza dal servizio, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 79 del TUEL, fruite dal lavoratore, non appaiono riconducibili al rimborso del costo del dipendente distaccato da parte della distaccataria a favore della distaccante, quanto piuttosto tese a consentire al cittadino che ricopre cariche pubbliche di espletare il proprio mandato, potendo fruire dei necessari permessi e, contestualmente, non gravare sul datore di lavoro.

In particolare, si osserva che non rinvenendo «[…] l’esistenza di un nesso di reciprocità fra le prestazioni (in senso lato) dedotta nel rapporto che lega le parti […]», viene a mancare la «funzione sinallagmatica tra gli importi erogati dalla parte», (Ente), «e la prestazione resa dalla controparte», (datore di lavoro) (cfr. Circolare 20/E dell’11 maggio 2015). Pertanto, le somme rimborsate dall’Ente al datore di lavoro, per quanto da quest’ultimo corrisposto a titolo di retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza dal servizio fruite dal lavoratore, non rientrano nel campo di applicazione dell’Iva e non si rilevano le condizioni affinché l’operazione possa essere considerata una prestazione di servizi a titolo oneroso, di cui all’articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972.